Giurisdizione civile - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9632 del 12/05/2015
Famiglia - Ilecita sottrazione del minore - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Convenzione dell'Aja - Coordinamento - Temporaneo sdoppiamento della giurisdizione sul rientro e sull'affidamento - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9632 del 12/05/2015
In tema di giurisdizione, il regolamento CE 27 novembre 2003, n. 2201/2003 non deroga alla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 - in base alla quale la decisione sull'istanza di rientro nel luogo di residenza del minore illecitamente trasferito spetta all'autorità competente del Paese in cui si trova - ma conserva, per un periodo di tempo limitato, la competenza giurisdizionale allo Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale prima del trasferimento, a condizione che sia tempestivamente presentata e successivamente accolta un'istanza di rientro. Ne consegue una fase di sdoppiamento della competenza giurisdizionale sul rientro e sull'affidamento, tesa a garantire, da un lato, che la decisione sul rientro sia presa dal giudice del luogo in cui il minore si trova, in base al criterio di prossimità e possibilità di ascolto, e, dall'altro, ad impedire che la sottrazione illecita del minore favorisca, con lo spostamento della giurisdizione, il suo autore.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9632 del 12/05/2015