Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 9861 del 14/05/2015
Appalti pubblici - Annullamento in autotutela di atti amministrativi prodromici alla stipulazione del contratto - Conseguente domanda di caducazione del contratto - Domande attinenti alla fase esecutiva del rapporto - Riparto di giurisdizione - Criteri. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 9861 del 14/05/2015
In tema di appalti pubblici, l'annullamento in autotutela di un atto amministrativo prodromico alla stipulazione del contratto ha natura autoritativa e discrezionale, sicché il relativo vaglio di legittimità spetta al giudice amministrativo, la cui giurisdizione esclusiva si estende - con necessità di trattazione unitaria - alla conseguente domanda per la dichiarazione di inefficacia o nullità del contratto. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, invece, quando la domanda attenga alla fase esecutiva del rapporto contrattuale (nella specie, risoluzione per inadempimento) o quando la P.A., dietro lo schermo dell'annullamento in autotutela, intervenga direttamente sul contratto per vizi suoi propri, anziché sulle determinazioni prodromiche in sé considerate.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 9861 del 14/05/2015