giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - giurisdizione in materia tributaria – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 15032 del 26/06/2009
Rivalsa delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta - Controversie tra sostituto e sostituito - Litisconsorzio necessario con l'Amministrazione finanziaria - Configurabilità - Esclusione - Disapplicazione dell'atto impositivo da parte del giudice ordinario - Ammissibilità - Contemporanea pendenza del giudizio tributario - Sospensione del giudizio ordinario - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 15032 del 26/06/2009
Nelle controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, aventi ad oggetto il legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa in riferimento alle ritenute alla fonte versate direttamente dal primo, volontariamente o coattivamente, l'Amministrazione finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto dell'autonomia del rapporto tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest'ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, le quali, peraltro, non escludono il potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 15032 del 26/06/2009