Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 6635 del 30/03/2005
Personale universitario - Controversie relative - Riparto della giurisdizione - Rapporto di impiego riguardante i professori e ricercatori universitari - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento normativo - Conseguenze - Controversia avente ad oggetto lo "status" del professore universitario, asseritamente leso dall'estensione del corpo elettorale per l'elezione del rettore - Giurisdizione del giudice amministrativo - Devoluzione.
In tema di riparto della giurisdizione relativamente alle controversie riguardanti il personale universitario, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel dettare norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le relative controversie (art. 63, primo comma), ma lascia al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, quelle relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 (art. 63, quarto comma), tra le quali quelle concernenti il rapporto d'impiego dei professori e ricercatori universitari. Appartiene pertanto al giudice amministrativo la controversia avente per oggetto lo "status" del professore universitario, asseritamente leso dalla estensione (compiuta dallo statuto universitario) dell'elettorato attivo per la carica di rettore a personale non docente. (Nella specie i ricorrenti, professori universitari, avevano chiesto l'annullamento del D.M. di nomina del rettore dell'università in quanto avvenuta attraverso una indebita estensione del corpo elettorale, con conseguente limitazione dello "status" d'elettore del professore universitario, il cui voto singolo sarebbe stato attenuato nel suo valore, ossia nella sua attitudine a concorrere alla costituzione della carica di rettore).
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 6635 del 30/03/2005