Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - momento determinante - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 18126 del 13/09/2005
Mutamento dello stato di fatto in epoca successiva alla proposizione della domanda - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
Il principio stabilito dall'art. 5 cod. proc. civ., secondo cui la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che abbiano effetto i successivi mutamenti, essendo diretto a favorire, e non ad impedire, il verificarsi della "perpetuatio iurisdictionis", trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice originariamente adito, ma non anche nel caso in cui il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti, invece, l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda. (Fattispecie in tema di appalto di opere pubbliche, in cui, avendo l'appaltatore adito il giudice ordinario per la determinazione dell'importo dovuto a titolo di revisione dei prezzi, la S.C. ha ritenuto irrilevante la circostanza che il riconoscimento del diritto alla revisione fosse intervenuto in epoca successiva alla proposizione della domanda, quando ormai, ad avviso dell'amministrazione committente, si era radicata la giurisdizione del giudice amministrativo).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 18126 del 13/09/2005