Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - opere pubbliche – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 18126 del 13/09/2005
Appalto - Controversie relative alla revisione dei prezzi - Potere discrezionale dell'amministrazione di accordare la revisione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Limiti - Riconoscimento del diritto alla revisione - Condizioni.
In tema di appalto di opere pubbliche, la posizione soggettiva dell'appaltatore in ordine alla facoltà dell'amministrazione di procedere alla revisione dei prezzi - secondo la disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 11 luglio 1992, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha soppresso tale facoltà, sostituita poi dal diverso sistema di adeguamento previsto dalla legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 - è tutelabile dinanzi al giudice amministrativo quando attenga all'"an" della revisione, in quanto correlata all'esercizio di un potere discrezionale riconosciuto dalla norma alla stazione appaltante, sulla base di valutazioni correlate a preminenti interessi pubblicistici. Essa acquista natura e consistenza di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, quando il diritto alla revisione derivi da apposita clausola stipulata, in deroga alla regolamentazione legale, anteriormente all'entrata in vigore della legge 22 febbraio 1973, n. 37 - che ha vietato ogni genere di accordo incidente su questo aspetto del rapporto - ovvero quando l'amministrazione abbia già esercitato il potere discrezionale a lei spettante adottando un provvedimento attributivo, o ancora abbia tenuto un comportamento tale da integrare un implicito riconoscimento del diritto alla revisione, così che la controversia riguardi soltanto il "quantum" della stessa.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 18126 del 13/09/2005