Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 24904 del 25/11/2011
Regolamento di giurisdizione d'ufficio ex art. 59 della legge n. 69 del 2009 - Proponibilità - Condizioni - Passaggio in giudicato, al momento della riassunzione della causa, della sentenza declinatoria della giurisdizione - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In tema di decisione delle questioni di giurisdizione, ai sensi dell'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il mancato passaggio in giudicato, al momento della riassunzione della causa, della sentenza che dichiara il difetto di giurisdizione (comma 2) non impedisce al giudice ivi indicato come munito di giurisdizione di sollevare d'ufficio la questione di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che non si siano già pronunciate al riguardo (comma 3). Infatti, il passaggio in giudicato di detta sentenza serve soltanto a vincolare le parti alla statuizione adottata e a far salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, mentre l'espressione "restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione", che chiude il comma 3 dell'art. 59, non incide sul potere anzidetto di sollevare questione di giurisdizione, avendo unicamente lo scopo di precisare che la nuova disciplina non è innovativa di quella dettata dall'art. 41 cod. proc. civ. in punto di regolamento preventivo.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 24904 del 25/11/2011