Giurisdizione civile - Straniero - Domanda di risarcimento danni da fatto illecito
Giurisdizione civile - Straniero - Domanda di risarcimento danni da fatto illecito - Criterio di collegamento di cui all'art. 5 del Regolamento CE n. 44 del 2001 - Luogo dove è avvenuto l'evento - Nozione - Luogo di verificazione delle conseguenze future della lesione - Rilevanza Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 28811 del 27/12/2011
Giurisdizione civile - Straniero - Domanda di risarcimento danni da fatto illecito -
Criterio di collegamento di cui all'art. 5 del Regolamento CE n. 44 del 2001 - Luogo dove è avvenuto l'evento - Nozione - Luogo di verificazione delle conseguenze future della lesione - Rilevanza Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 28811 del 27/12/2011
In conformità a quanto affermato in più occasioni dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'art. 5, n. 3, del Regolamento CE n. 44 del 2001 - il quale stabilisce il criterio di collegamento per individuare la giurisdizione in materia di delitti e quasi delitti nel "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" - va interpretato nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future di tale lesione. (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in riferimento ad una controversia di risarcimento danni promossa da una società italiana nei confronti di una banca avente sede in Spagna, fondata sul comportamento asseritamente illecito di quest'ultima consistente nel permettere il versamento di somme, da parte di debitori della detta società, su di un conto corrente mai acceso da quest'ultima presso una sede di detta banca). Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 28811 del 27/12/2011
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