Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - autorizzazioni e concessioni - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 6016 del 15/03/2011
Contratto (nella specie appalto di servizi) ad esecuzione periodica o continuativa - Controversia in materia di revisione prezzi - Giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 6 della legge n. 537 del 1993, come sostituito dall'art. 44 della legge n. 724 del 1994 - Configurabilità - Fondamento.
Nelle controversie relative ad un contratto ad esecuzione periodica o continuativa (nella specie, contratto di appalto del servizio regionale di soccorso di emergenza con ambulanza), è obbligatoria la clausola di revisione del prezzo, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, applicabile "ratione temporis" (norma poi riprodotta dall'art.115 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163); pertanto, il relativo giudizio è devolto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, attenendo a situazioni soggettive che si collocano in un'area in cui la P.A. agisce esercitando il suo potere autoritativo.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 6016 del 15/03/2011