Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 6016 del 15/03/2011
Sentenza del giudice amministrativo dichiarativa del proprio difetto di giurisdizione - Passaggio in giudicato - Successiva instaurazione del giudizio dinanzi al giudice ordinario - Proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi al secondo giudice - Ammissibilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie anteriore all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009.
La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice adito abbia emesso una sentenza limitata alla giurisdizione opera, come giudicato esterno, con esclusivo riferimento al regolamento proposto nell'ambito del medesimo processo ovvero nel processo riassunto avanti al giudice dotato di "potestas judicandi", in sede di "translatio judicii"; pertanto, tale preclusione non opera nel caso in cui esso venga proposto nel corso del (diverso) giudizio successivamente instaurato, venendo infatti in questione non i poteri del giudice, bensì i diritti processuali delle parti. (Nella specie, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del G.A., oggetto di sentenza passata in giudicato, l'attore aveva proposto - prima dell'entrata in vigore dell'art.59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - il nuovo giudizio presso il tribunale ordinario, dinanzi al quale aveva depositato, in data anteriore all'entrata in vigore della norma già indicata, ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ritenuto ammissibile e, nel merito, fondato dalle Sezioni Unite).
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 6016 del 15/03/2011