Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 19256 del 09/09/2010
Art. 59 della legge n. 69 del 2009 (applicabile "ratione temporis") - Rimessione della questione di giurisdizione alle Sezioni Unite da parte del giudice adito - Esclusione - Previa statuizione ex art. 37 cod. proc. civ. - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del giudice ordinario con provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ. - Proposizione del regolamento d'ufficio da parte del giudice amministrativo successivamente adito - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di regolamento di giurisdizione, ai sensi dell'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (applicabile "ratione temporis" alla fattispecie) - ma anche in costanza della disciplina processuale antecedente - il giudice adito sulla controversia non può investire direttamente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione della risoluzione di una questione di giurisdizione, ma è tenuto a statuire sulla stessa ai sensi dell'art. 37 cod. proc. civ., giacché il citato art. 59 impone che già altro giudice abbia declinato la propria giurisdizione a favore di quello successivamente investito mediante "translatio iudicii", potendo solo quest'ultimo rimettere d'ufficio la questione alla decisione delle Sezioni Unite fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito, sempre che, nelle more, le medesime Sezioni Unite non abbiano già statuito al riguardo. Ne consegue che ove il difetto di giurisdizione sia stato dichiarato dal giudice ordinario in sede cautelare, il giudice amministrativo successivamente adito non può sollevare d'ufficio il regolamento di giurisdizione atteso che, avendo il provvedimento cautelare ancorché emesso ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., natura strumentale rispetto al giudizio di merito a cognizione piena anche dopo la riforma processuale introdotta con la legge n. 80 del 2005, il procedimento davanti al giudice amministrativo è il primo giudizio di merito ai fini del rilievo del difetto di giurisdizione. Pertanto, tale giudice, ancorché successivamente adito non può essere considerato quello dinanzi al quale, ai sensi del terzo comma dell'anzidetto art. 59, la "causa è riassunta", né in tal caso può parlarsi di "successivo processo" ai sensi del secondo comma dello stesso art. 59, ma detto giudice è da considerarsi il giudice della causa di merito, tenuto, a statuire sulla questione di giurisdizione ex art. 37 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 19256 del 09/09/2010