GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 18050 del 04/08/2010
Pubblico impiego - Ex dipendenti della provincia non di ruolo - Indennità di cessazione dal servizio - Rapporto cessato prima del 30 giugno 1998 - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fondamento - Fattispecie.
Le controversie relative alle indennità per cessazione dal servizio dovute ai dipendenti della provincia, non di ruolo, trasferiti ad altre amministrazioni (prevista dall'art. 9 del d.l.c.p.s. 4 aprile 1947 n. 207 e d.l.c.p.s. 5 febbraio 1948 n. 61) che abbiano cessato il rapporto di pubblico impiego con la provincia medesima prima del 30 giugno 1998, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo sia per la ricorrenza del requisito cronologico ai sensi dell'art. 69 del d.lgs. n. 165 del 2001, sia per la natura prevalentemente retributiva (anche se con finalità genericamente previdenziale) della prestazione dovuta, in quanto eziologicamente ricollegabile solo al rapporto di pubblico impiego. (Nella fattispecie l'Amministrazione aveva riconosciuto l'esistenza del debito azionato dal di in giudizio).
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 18050 del 04/08/2010