GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.16193 del 09/07/2010
Pronuncia di sentenza di condanna generica al risarcimento del danno - Questione di giurisdizione sollevata nel successivo giudizio sul "quantum" - Inammissibilità del regolamento - "Ius superveniens" incidente sul riparto di giurisdizione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nelle ipotesi in cui la tutela giurisdizionale sia chiesta per fasi progressive, la decisione di merito emessa nel giudizio primario vale a fissare la giurisdizione del giudice che tale decisione ha emesso anche per i giudizi direttamente dipendenti. Ne consegue che, dopo che sia stata pronunciata condanna generica al risarcimento del danno, non è ammissibile neppure il regolamento preventivo di giurisdizione nel corso del giudizio diretto alla liquidazione del danno stesso, restando irrilevante altresì l'entrata in vigore di uno "jus superveniens" determinante un nuovo criterio di riparto della giurisdizione (nella specie, per la trasformazione del debitore da soggetto pubblico a privato), che non dispiega alcun effetto di fronte ad un giudicato sostanziale, il quale, comportando che sul medesimo rapporto non abbiano a pronunciare giudici appartenenti ad ordini diversi di giurisdizione, prevale sull'applicabilità del diritto sopravvenuto.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.16193 del 09/07/2010