Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - difetto di giurisdizione – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9151 del 08/04/2008
Elezioni - Operazioni elettorali riguardanti la fase di presentazione delle liste - Art. 87 del d.P.R. n. 361 del 1957 (richiamato dall'art. 27 del d.lgs. n. 533 del 1993) - Portata - Provvedimenti assunti dagli Uffici elettorali circoscrizionali e dall'Ufficio centrale nazionale - Sindacabilità da parte di autorità giurisdizionale (giudice ordinario o giudice amministrativo) - Esclusione - Conseguenza - Difetto assoluto di giurisdizione - Fondamento - Fattispecie relativa ad impugnazione di ordinanza cautelare di ammissione di lista alla consultazione elettorale pronunciata dal Consiglio di Stato.
In tema di operazioni elettorali riguardanti l'elezione del Parlamento, dall'art. 87 del d.P.R. n. 361 del 1957 (che disciplina l'elezione della Camera dei deputati ed è richiamato, per quanto concerne l'elezione del Senato della Repubblica, dall'art. 27 del d.lgs. n. 533 del 1993) - il quale stabilisce, con disposizione attuativa del principio di autodichia delle Camere affermato dall'art. 66 Cost., che è espressamente riservata all'Assemblea elettiva la convalida dell'elezione dei propri componenti, nonché il giudizio definitivo su ogni contestazione, protesta o reclamo presentati ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali ed all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente - si desume che la cognizione di ogni questione concernente le operazioni elettorali, ivi comprese quelle relative all'ammissione delle liste, è affidata alla funzione giurisdizionale esclusiva delle Camere, tramite le rispettive Giunte parlamentari, restando così preclusa qualsivoglia possibilità di intervento in proposito da parte del giudice ordinario e del giudice amministrativo. (Nella specie, le S.U., affermando l'anzidetto principio, hanno dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione sul ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, convertito in istanza per regolamento preventivo di giurisdizione, promosso avverso l'ordinanza cautelare, emessa il 1° aprile 2008 dal Consiglio di Stato, con la quale, in riforma della decisione negativa assunta dal giudice di primo grado, era stata disposta l'ammissione alle consultazioni elettorali, indette per i giorni 13 e 14 aprile 2008, di una lista già esclusa dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, il cui provvedimento era stato appunto impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, con proposizione di istanza cautelare al fine di ottenere l'ammissione in tempo utile per le elezioni).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9151 del 08/04/2008