Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 5917 del 05/03/2008
Sentenza del giudice ordinario dichiarativa del proprio difetto di giurisdizione - Successiva instaurazione del giudizio dinanzi al giudice tributario - Proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi al giudice tributario - Ammissibilità - Fondamento.
La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza anche soltanto limitata alla giurisdizione opera con esclusivo riferimento al regolamento proposto nell'ambito del medesimo processo, non anche nel caso in cui esso venga richiesto nel corso del (diverso) giudizio successivamente instaurato per effetto della precedente pronuncia sulla giurisdizione (nella specie, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del G.O., l'attore aveva proposto il nuovo giudizio presso la Commissione tributaria provinciale, dinanzi alla quale veniva proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ritenuto ammissibile dalla S.C.).
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 5917 del 05/03/2008