Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo – Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 5924 del 05/03/2008
Enunciazione del quesito di diritto a pena di inammissibilità - Applicabilità al regolamento preventivo di giurisdizione - Esclusione.
L'art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 40 del 2006 - a norma del quale il ricorso per cassazione che non contenga, per ciascun motivo, la formulazione di un quesito di diritto dev'essere dichiarato inammissibile - non si applica al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, atteso che esso non è un mezzo di impugnazione, e non ha, quindi, ad oggetto la qualificazione giuridica dei fatti controversi idonea a divenire giudicato, contrastata dal ricorrente con il quesito (che contiene, quindi, due principi giuridici contrapposti, quello della decisione impugnata e quello prospettato nel ricorso), bensì costituisce uno strumento apprestato per consentire alle parti di ottenere, già nel corso del procedimento di primo grado - e a condizione che la causa non sia stata ancora decisa né nel merito, né su questioni processuali - una pronuncia definitiva sulla giurisdizione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 5924 del 05/03/2008