Giurisdizione civile - conflitti - di giurisdizione – Sez. U, Ordinanza n. 18567 del 22/09/2016
Conflitto negativo di giurisdizione tempestivamente sollevato dal giudice ordinario - Risoluzione in suo favore - Potere della Sezioni Unite di individuare anche il giudice competente - Limiti.
In tema di conflitto negativo di giurisdizione, ove lo stesso sia stato tempestivamente sollevato dal giudice ordinario, giusta l'art. 59, comma 3, della l. n. 69 del 2009, entro la prima udienza fissata per la trattazione del merito, evocativa di quella ex art. 183 c.p.c. che individua, altresì, ai sensi dell'art. 38, comma 3, c.p.c., il momento di preclusione del potere officioso di rilevazione della competenza per materia, per territorio inderogabile e per valore, le Sezioni Unite, se ravvisano l'esistenza della giurisdizione ordinaria, devono ritenersi investite anche del potere di indicarne specificamente il corrispondente ufficio competente secondo i detti tre criteri, sempre che gli elementi "ex actis" lo consentano e non sia necessaria, per le ragioni di cui all'art. 38, ultimo comma, c.p.c., una sommaria istruzione sulla relativa questione.
Sez. U, Ordinanza n. 18567 del 22/09/2016