Art. 24 del Regolamento CE del Consiglio del 22 dicembre 2000, n. 44/2001 - Interpretazione.
L'art. 24 del Regolamento CE del Consiglio n. 44/2001, del 22 dicembre 2000 (così come l'art. 26 del Regolamento U.E. del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1215/2012, del 12 dicembre 2012, che, dal 10 gennaio 2015, l'ha sostituito riproducendone il contenuto), va interpretato nel senso che il giudice adito deve dichiararsi competente qualora il convenuto si costituisca in giudizio e non sollevi un'esplicita eccezione di difetto di competenza giurisdizionale, poiché tale costituzione configura una fattispecie di proroga tacita della giurisdizione.
Sez. U, Ordinanza n. 19473 del 30/09/2016