Provvedimenti su spese di funzionamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Controversie - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fondamento.
Le controversie concernenti i provvedimenti emessi dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, relativi alle spese di funzionamento dell'Autorità stessa finanziate dal mercato di competenza (ex art. 1, comma 65, della l. n. 266 del 2005), sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, lettera l), del d.lgs. n. 104 del 2010.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 19678 del 03/10/2016