Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 27465 del 29/12/2016
Enti pubblici Associazione Teatro Stabile Città di Napoli - Esclusione di candidata da procedura selettiva di assunzione - Controversia - Giurisdizione - Del giudice ordinario – Fondamento
La controversia proposta da un candidato rimasto escluso da una procedura selettiva indetta dall’Associazione Teatro Stabile Città di Napoli - avente personalità giuridica di diritto privato, cui non può essere applicato il d.lgs. n. 165 del 2001, ed insuscettibile di essere annoverata tra le società pubbliche assoggettate, per il reclutamento del personale, al disposto dell’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008 - che abbia volontariamente scelto di avvalersi, per il reclutamento del proprio personale, dei principi fissati dalla legge in materia di assunzioni da parte della P.A., rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non essendovi alcun comportamento riconducibile all’esercizio di poteri pubblici idoneo a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 27465 del 29/12/2016