Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26897 del 23/12/2016
Iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico - Funzione dichiarativa della pretesa del comune - Sussistenza - Prova contraria - Ammissibilità - Conseguenze - Proprietà pubblica o privata di una strada ed esistenza di diritti di uso pubblico su strada privata - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza
L’iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell’uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell’inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un’azione negatoria di servitù; ne consegue che la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada, o riguardante l’esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché investe l’accertamento dell’esistenza e dell’estensione di diritti soggettivi, dei privati o della pubblica amministrazione, e ciò anche ove la domanda abbia formalmente ad oggetto l'annullamento dei provvedimenti di classificazione della strada, atteso che il “petitum” sostanziale, non essendo diretto a sindacare un provvedimento autoritativo della P.A., ha, in realtà, natura di accertamento petitorio.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26897 del 23/12/2016