Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico - in genere - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26650 del 22/12/2016
Pubblico impiego privatizzato - Ripetizione d'indebito da parte dell'Amministrazione - Devoluzione al giudice ordinario - Disciplina transitoria - Condizioni - Fatto storico successivo al 30 giugno 1998 - Nozione - Richiesta di restituzione delle somme - Rilevanza - Sussistenza – Fondamento
In materia di pubblico impiego privatizzato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa dal dipendente nei confronti dell'ente datore di lavoro (nella specie, nei confronti dell’IRCSS - Azienda Ospedaliera Universitaria “San Martino”- IST – Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro) diretta ad accertare l'illegittimità della pretesa restitutoria dell'Amministrazione, ove la richiesta dell'ente medesimo sia successiva al 30 giugno 1998, dovendosi ritenere che, nel caso di ripetizione d'indebito, integrino la nozione di "questione" ai sensi dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, non solo i fatti rilevanti ai fini della sussistenza del diritto del lavoratore, ma anche la mutata valutazione e qualificazione della fattispecie concreta operata dall'ente con la richiesta di restituzione, atteso che solo a seguito di quest'ultima può dirsi insorta la lite tra l'Amministrazione e il dipendente.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26650 del 22/12/2016