Imposta di registro - Adempimento del terzo - Rimborso - Controversia - Giurisdizione del giudice tributario – Ragioni
La controversia avente ad oggetto la richiesta di rimborso dell'imposta di registro pagata, in nome proprio, dalla procuratrice di alcuni attori risultati vittoriosi nei confronti di una compagnia di assicurazioni, per la registrazione della sentenza ottenuta a definizione del relativo giudizio, spetta alla giurisdizione del giudice tributario, atteso che nessun indebito di diritto comune è ravvisabile, dovendosi, così, escludere la sussistenza dei presupposti per radicare la giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo contestazione sia sull’esistenza del debito da rimborso, sia sulle modalità e sulle procedure per ottenerlo.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25977 del 16/12/2016