Appalto pubblico - Realizzazione della rete ferroviaria di alta velocità - Affidamento a terzi di lavori da parte del contraente generale - Controversia - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
In tema di appalti pubblici per la realizzazione della rete ferroviaria di alta velocità, l’obbligo del contraente generale, previsto dall’art. 12 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008, di procedere ad affidamento a terzi di parte dei lavori di cui ai rapporti convenzionali mediante procedura concorsuale di evidenza pubblica conforme alle direttive comunitarie, determina la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla relativa controversia ex art. 133, comma 1, lettera e), n. 1, c.p.a.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25835 del 15/12/2016