Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - giurisdizione in materia tributaria - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25632 del 14/12/2016
Transazione fiscale ex art. 3, comma 3, del d.l. n. 138 del 2008 (applicabile “ratione temporis”) - Diniego - Impugnazione - Giurisdizione - Del giudice tributario – Ragioni
La controversia inerente il diniego dell’istanza di transazione fiscale proposta ex art. 3, comma 3, del d.l. n. 138 del 2002 (applicabile “ratione temporis”) appartiene alla giurisdizione del giudice tributario, avendo ad oggetto una procedura di definizione dei ruoli posta nella fase di esecuzione dei carichi fiscali ed a nulla rilevando la natura discrezionale del provvedimento richiesto, in quanto quella tributaria si configura come giurisdizione a carattere generale, che si radica indipendentemente dalla specie dell’atto impugnato, ferma la riconducibilità di quest’ultimo alle categorie indicate dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, che non attiene alla giurisdizione ma alla proponibilità della domanda ed indica, con elencazione suscettibile di interpretazione estensiva, la tipologia degli atti suscettibili d’impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25632 del 14/12/2016