Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - in genere - Rilievo di ufficio della corrispondente questione da parte del giudice amministrativo - Termine – Individuazione
In tema di regolamento di giurisdizione d'ufficio, l'art. 11, comma 3, c.p.a., che consente al giudice amministrativo, davanti al quale la causa sia stata riassunta, di sollevare anche d’ufficio, "alla prima udienza", il conflitto di giurisdizione, deve essere interpretato nel senso che il limite temporale oltre cui quel giudice non può sollevare il conflitto suddetto è costituito dall’udienza di discussione che, fissata ai sensi dell’art. 71 c.p.a., dà luogo alla reale trattazione e decisione della causa.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 25515 del 13/12/2016