Domande soggettivamente connesse appartenenti alla giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo - Attribuzione separata delle distinte giurisdizioni - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 10305 del 03/05/2013
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 10305 del 03/05/2013
In caso di domande equiordinate e soggettivamente connesse, appartenenti l'una alla giurisdizione del giudice ordinario e l'altra alla giurisdizione del giudice amministrativo (in quanto concernenti, nella specie, il risarcimento dei danni conseguenti all'annullamento di una concessione edilizia e di quelli derivati dalla mancata approvazione di una variante del piano urbanistico comunale), ciascuna causa deve essere promossa innanzi al giudice munito della relativa giurisdizione, non sussistendo alcuna norma che ne concentri la cognizione in un'unica attribuzione.