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Giurisdizione: civile - ordinaria e amministrativa - giurisdizione in materia tributaria - Imposta regionale sulle concessioni

Natura e caratteristiche - Giurisdizione tributaria sulle relative controversie - Sussistenza - Limiti - Controversia concernente la sola misura dell'imposta parametrata al canone concessorio - Natura tributaria - Esclusione - Ragioni - Devoluzione al giudice ordinario - Configurabilità.Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 10306 del 03/05/2013

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 10306 del 03/05/2013


L'imposta regionale sulle concessioni ha natura e caratteristiche di tributo, sicché le controversie ad essa relative sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario ex art. 2, primo comma, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Laddove, però, si discuta non del potere impositivo della regione o della legittimità della suddetta imposta, bensì, esclusivamente, della determinazione del canone di concessione demaniale, la cui variazione comporti automaticamente anche quella della menzionata imposta collegata alla misura del primo, in relazione a parametri predeterminati dalla legge ma di cui si contesti la corretta applicazione, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, non potendo qualificarsi una siffatta lite come di natura tributaria, essendo la misura dell'imposta una conseguenza non di un'azione diretta (o di una scelta autonoma) esercitata dal potere impositivo dell'amministrazione regionale, ma soltanto di un mero calcolo matematico connesso all'opzione della medesima amministrazione di commisurare l'importo dell'imposta ad un elemento, il canone concessorio, da altri determinato e la cui quantificazione è ad altri affidata dalla legge.