Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 5059 del 28/02/2017
Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Diniego del questore - Impugnazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza – Ragioni.
Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia – stranieri - In genere.
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sull'impugnazione del provvedimento del questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari, richiesto ex art. 5, comma 6, del d.lgs n. 286 del 1998, all'esito del rigetto, da parte della Commissione territoriale competente, della domanda di riconoscimento dello "status" di rifugiato, in quanto, nel quadro delineato dall'art. 32 del d.lgs. n. 25 del 2008, di attuazione della Direttiva 2005/85/CE, le Commissioni territoriali sono espressamente tenute, quando non accolgano la domanda di protezione internazionale, a valutare, per i provvedimenti di cui all'art. 5, comma 6, cit., le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, mentre al questore non è più attribuita alcuna discrezionalità valutativa in ordine all’adozione dei provvedimenti riguardanti i permessi umanitari; ciò in coerenza con il rilievo che la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dagli art. 2 Cost. e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e, pertanto, non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, cui può demandarsi solo l'accertamento dei presupposti di fatto legittimanti la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato al legislatore.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 5059 del 28/02/2017