Lavoratori socialmente utili - Assunzione per effetto di scorrimento di graduatoria - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario – Fondamento.
Con riguardo ai lavori socialmente utili, - e fattispecie assimilate - per tutto ciò che attiene alle eventuali assunzioni oppure alle stabilizzazioni, in applicazione delle graduatorie delle liste di collocamento, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, in quanto la P.A. svolge, in questi ambiti, un'attività vincolata ai criteri predeterminati dalla legge nella scelta dei singoli lavoratori, a differenza di quanto accade per l'individuazione del progetto e delle professionalità occorrenti, in cui la stessa agisce nell'esercizio della propria discrezionalità e con poteri autoritativi.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 4229 del 17/02/2017