Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 4218 del 17/02/2017
Contratto per fornitura di servizi concluso tra società italiana ed inglese - Clausola recante la previsione della giurisdizione, sulle eventuali controversie, del giudice inglese - Successiva costituzione di altra società, che ha continuato a fornire i servizi, interamente controllata da quella italiana - Opponibilità ad essa della clausola predetta - Esclusione.
La clausola di proroga della giurisdizione in favore del giudice inglese, contenuta in un contratto di fornitura di servizi stipulato tra una società italiana ed una inglese, non è opponibile ad altra società, successivamente costituita ed interamente controllata dalla prima, che abbia continuato a fornire i servizi in esecuzione del medesimo contratto, atteso che si tratta di un soggetto terzo, in quanto avente distinta personalità giuridica, rispetto al quale non è configurabile un subentro automatico, in via di fatto, nell’originario contratto, che si verifica solo nelle ipotesi normativamente previste (scissione, affitto di azienda, cessione di contratto e mandato), tra le quali non rientra la circostanza che una società di capitali ne crei una seconda da essa interamente controllata.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 4218 del 17/02/2017