giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - corte di cassazione, sez. u, sentenza n. 18190 del 29/07/2013
Art. 133, primo comma, lett. e), n. 1, del d.lgs. n. 104 del 2010 - Attrazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Oggetto - Individuazione - Controversia instaurata tra l'aggiudicatario e l'ente aggiudicante in relazione alla manutenzione del contratto - Giurisdizione del giudice ordinario - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18190 del 29/07/2013
L'attrazione della giurisdizione contemplata dall'art. 113, comma 1, lett. e), n. 1, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in ordine alla dichiarazione di inefficacia del contratto nel giudizio instaurato per l'annullamento dell'aggiudicazione, suppone che al giudice amministrativo sia chiesto di pronunciarsi sulla dedotta invalidità dell'aggiudicazione e sulla connessa consequenziale domanda di annullamento del contratto stipulato in forza dell'aggiudicazione medesima, investendo l'oggetto della cognizione non il vizio, in sé considerato, del contratto (al quale il concorrente vittorioso nel giudizio di impugnazione è estraneo), bensì il rapporto sostanziale, che è di responsabilità extracontrattuale, tra il concorrente impugnante che la fa valere e l'amministrazione resistente, con l'aggiudicatario controinteressato, dall'altro. Laddove, invece, debba decidersi solo sul rapporto contrattuale costituitosi tra l'aggiudicatario, all'esito di una gara viziata, e l'amministrazione, torna applicabile il principio per cui competono al giudice ordinario le controversie rivolte ad accertare l'intero spettro delle patologie negoziali, anche quando su di esse incidano di riflesso i vizi del procedimento amministrativo presupposto dal contratto medesimo.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18190 del 29/07/2013