giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - corte di cassazione, sez. u, ordinanza n. 18192 del 29/07/2013
Controversia relativa all'inosservanza di obblighi nascenti da accordo integrativo o sostitutivo di provvedimenti amministrativi - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Fondamento - Clausola sulla competenza territoriale contenuta in tale accordo - Rilevanza - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18192 del 29/07/2013
È devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni, od in subordine l'ingiustificato arricchimento, derivanti dall'inosservanza da parte di una società privata agli obblighi di un accordo di programma stipulato tra enti pubblici, cui la prima aveva successivamente aderito, finalizzato alla bonifica ed al recupero di un'intera zona industriale, trattandosi di causa inerente all'esecuzione di un accordo da qualificarsi come integrativo o sostitutivo di provvedimenti amministrativi di tali enti, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che ricomprende tali controversie tra quelle riservate al giudice amministrativo, senza che alcun rilievo possa attribuirsi alla clausola sulla competenza territoriale contenuta in detto accordo, non potendo essa derogare alla giurisdizione circa gli effetti del menzionato accordo sostitutivo.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18192 del 29/07/2013