Mobilità in deroga - Giurisdizione del giudice ordinario - Presupposti.
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda con cui si contesti il mancato pagamento integrale, da parte dell'INPS, dell'indennità di mobilità in deroga successivamente sia al decreto dirigenziale della Regione di autorizzazione della concessione del beneficio, con inclusione del lavoratore tra i relativi destinatari, sia al conseguente provvedimento dell'INPS, venendo in considerazione una posizione di diritto soggettivo - avente origine dal provvedimento di ammissione al beneficio ed attinente, in particolare, alle modalità di corresponsione di quest'ultimo - vantata dal lavoratore medesimo nei confronti dell'Istituto.
Corte di Cassazione Sez. U - , Ordinanza n. 21435 del 30/08/2018