Clausola di deroga della giurisdizione - Validità - Art. 4, comma 2, l. n. 218 del l995 - Inoperatività - Regolamento UE n. 1215 del 2012 - Prevalenza - Fondamento.
La clausola di deroga della giurisdizione, stipulata ai sensi dell'art. 25 del Regolamento UE n. 1215 del 2012, è valida anche nel caso in cui riguardi una controversia relativa a diritti indisponibili, non potendo prevalere sulla disciplina di fonte comunitaria l'art. 4, comma 2, della l. n. 218 del 1995, il quale, nel prevedere un'ipotesi di inderogabilità convenzionale non contemplata dalla prima, ne pregiudica "in parte qua" l'applicazione, in contrasto con i caratteri di diretta applicabilità e cogenza e con la finalità di unificazione delle norme nazionali in materia, ad essa attribuiti dai "considerando" 4 e 6 del citato regolamento.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 12585 del 10/05/2019 (Rv. 653932 - 01)