Giudice straniero preventivamente adito e giudice italiano successivamente adito, entrambi in base a clausola attributiva della giurisdizione esclusiva - Regolamento preventivo di giurisdizione - Inammissibilità.
Non è esperibile e deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione nel caso di conflitto fra clausole di proroga della giurisdizione che attribuiscano la competenza a giudici di diversi paesi dell’Unione europea, relativamente a controversie in cui sussista una ipotesi di litispendenza o connessione, qualora il giudice straniero sia stato preventivamente adito in base a una clausola di attribuzione esclusiva della giurisdizione rispetto al giudice italiano successivamente adito anch'esso in base a una clausola attributiva in via esclusiva della giurisdizione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 12638 del 13/05/2019 (Rv. 653936 - 02)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 041 – Regolamento di giurisdizione