pendenza di lite davanti a giudice straniero – Cass. 13412/2019
Controversia in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale o di obbligazioni alimentari - Artt. 27 reg. 44/2001/CE e 19 reg. 2201/2003/CE - Interpretazione - Litispendenza comunitaria - Violazione - Ostatività al riconoscimento degli effetti civili - Esclusione - Fondamento.
Nelle controversie in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale o di obbligazioni alimentari, qualora l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro successivamente adita abbia adottato una decisione poi divenuta definitiva, ancorché in violazione delle norme sulla litispendenza eurounitaria di cui all'art. 27 del regolamento 44/2001/CE (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) e all'art. 19 del Regolamento 2201/2003/CE (relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale), tale violazione - secondo quanto affermato da Corte di Giustizia U.E. nella sentenza del 16 gennaio 2019, C-386/17 - non consente all'autorità giurisdizionale nazionale, pur preventivamente adita, di negare, per questo solo motivo, il riconoscimento dell'efficacia alla decisione straniera, il cui giudicato si faccia valere incidentalmente nel processo preventivamente instaurato, trattandosi di norma processuale inerente la giurisdizione, esclusa dal parametro della manifesta contrarietà ad ordine pubblico.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13412 del 17/05/2019 (Rv. 654257 - 01)