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Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo – Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1611 del 24/01/2020 (Rv. 656701 - 01)

Declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario - Giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo - Regolamento di giurisdizione richiesto d'ufficio dal Consiglio di Stato in sede di appello - Limite temporale - Prima udienza ex art. 59, comma 3, l. n. 69 del 2009 e art. 11, comma 3, d.lgs. n. 104 del 2010 - Applicabilità - Giudizio di primo grado svolto anteriormente alla vigenza di tali norme - Irrilevanza - Fondamento.

Nel giudizio tempestivamente riproposto dinanzi al giudice amministrativo a seguito di declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, il Consiglio di Stato, in sede di appello, può sollevare d'ufficio il conflitto negativo dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, purché sia osservato, a pena di inammissibilità, il limite temporale costituito dalla prima udienza fissata per la trattazione del merito, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della l. n. 69 del 2009 e dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010, disposizioni applicabili anche qualora il giudizio di primo grado si sia svolto prima della loro entrata in vigore, in ossequio al principio "tempus regit actum".

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1611 del 24/01/2020 (Rv. 656701 - 01)

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