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Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) – Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1605 del 24/01/2020 (Rv. 656794 - 04)

Controversia relativa a petizione di eredità e domande connesse - Apertura della successione in Italia - Rilevanza decisiva - Conseguente giurisdizione del giudice italiano - Contestuale azione di rendiconto - Pluralità di convenuti - Convenuto straniero - Giurisdizione del giudice italiano -Fondamento.

Nelle controversie relative ad azione di petizione ereditaria e domande connesse, la circostanza che il luogo di apertura della successione sia in Italia assume rilevanza decisiva al fine dell'affermazione della giurisdizione del giudice italiano; con riferimento, in particolare, all'azione di rendiconto nei confronti di più professionisti di cui il "de cuius" si sia avvalso per la gestione del proprio patrimonio, proposta contestualmente a quella di petizione di eredità nei confronti del coerede, la giurisdizione è del giudice italiano anche nei confronti dell'unico professionista straniero, in considerazione: a) dell'art. 6 della Convenzione di Lugano (l. n. 198 del 1992), interpretata alla luce degli orientamenti della Corte di Giustizia (Sentenza del 13 luglio 2006, C 539/2003), in presenza dei presupposti che rendono necessario un unico giudizio (vincolo di connessione delle domande, interesse a istruttoria e pronuncia unica), trattandosi di più soggetti gestori chiamati al rendiconto, stante la funzione unitariamente ricostruttiva di un unitario asse ereditario, senza che rilevi la natura disgiuntiva dell'incarico; b) del carattere pregiudiziale della causa di rendiconto rispetto a quella principale di petizione di eredità (spettante allo stesso giudice ai sensi degli artt. 1 della Convenzione di Lugano e 50 della l. n. 218 del 1995), con conseguente attrazione della prima nell'orbita della seconda.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 1605 del 24/01/2020 (Rv. 656794 - 04)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_033

GIURISDIZIONE CIVILE

GIURISDIZIONE SULLO STRANIERO