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Giurisdizione civile - difetto di giurisdizione - rilevabilita' di ufficio - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5298 del 27/02/2020 (Rv. 657010 - 01)

Questione di giurisdizione e di competenza - Pregiudizialità - Deroghe - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

Le questioni di giurisdizione sono sempre pregiudiziali rispetto a quelle di competenza, salvo che vengano in rilievo norme o principi costituzionali ovvero espressivi di interessi e di valori di rilievo costituzionale, come nei casi di mancanza delle condizioni minime di legalità costituzionale nell'instaurazione del "giusto processo", oppure di formazione del giudicato, esplicito o implicito, sulla giurisdizione. (In attuazione del predetto principio, la S. C. ha dichiarato inammissibili le censure volte a contestare la competenza per materia della corte d'appello, sull'impugnazione del provvedimento del tribunale di revoca di un amministratore di sostegno nominato da un giudice austriaco, a fronte della mancata contestazione, anche implicita, del difetto di giurisdizione del giudice italiano dichiarato dalla stessa corte d'appello nella pronuncia impugnata).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5298 del 27/02/2020 (Rv. 657010 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_ 038, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_045, Cod_Proc_Civ_art_382

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