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Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - giurisdizione in materia tributaria - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4589 del 21/02/2020 (Rv. 657133 - 01)

Accordo con il quale una parte si accolla l'onere economico derivante da un tributo - Natura - Accollo interno - Differenza dal patto traslativo dell'imposta - Fondamento - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Validità di tale accordo - Fondamento - Qualificazione come donazione diretta - Esclusione - Fattispecie.

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (i.n.v.i.m.) (tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - intrasferibilita' dell'imposta.

L'accordo con il quale una parte si obbliga a tenere indenne l'altra da ogni pretesa fiscale (nella specie, relativa ad un immobile assegnato in forza di un accordo divisorio) ha natura di accollo interno, rilevante esclusivamente tra i privati stipulanti e non verso l'Amministrazione finanziaria, non avendo effetto sull'individuazione del soggetto passivo, sul rapporto fra contribuente e P.A. o sul potere impositivo di quest'ultima. Esso è, pertanto, valido e la controversia che lo riguarda è devoluta alla giurisdizione ordinaria. Tale accordo, diversamente dall'intesa che trasferisca l'onere dell'imposta, regolandone i presupposti in modo difforme dalla legge, non è nullo in quanto non viola il divieto, prescritto dall'art_ 27 del d.P.R. n. 643 del 1972, di patti dispositivi del tributo, atteso che si limita a ripartirne le conseguenze economiche, senza incidere sull'obbligazione originaria o porre in essere una successione nel lato passivo della medesima (come si evince dall'art_ 8 della l. n. 212 del 2000, che prevede come l'obbligazione tributaria possa estinguersi mediante accollo non liberatorio). Inoltre, il negozio in esame è legittimo perché comunque dotato di una causa, ancorché variabile, e, non essendo riconducibile allo schema della donazione diretta (ma, eventualmente, di quella indiretta, ove non vi sia uno scambio con un corrispettivo), non deve neppure rispettare i requisiti di forma per essa stabiliti.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4589 del 21/02/2020 (Rv. 657133 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1273, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_0782, Cod_Civ_art_0769, Cod_Civ_art_0809, Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_0713

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