Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - pendenza di lite davanti a giudice straniero - Cass. n. 12865/2020
Clausola di proroga della giurisdizione - Litispendenza tra cause promosse davanti a giudici di Stati diversi - Convenzione di Lugano del 2007 - Accertamento della competenza giurisdizionale - Attribuzione al solo giudice adito per primo - Sospensione del giudizio successivamente instaurato - Necessità - Conseguenze - Regolamento preventivo di giurisdizione - Inammissibilità.
In presenza di una clausola di proroga della giurisdizione, nel caso in cui siano promosse più cause in rapporto di litispendenza davanti a giudici di Stati diversi, e dovendosi applicare l'art. 27 della Convenzione di Lugano, firmata il 30 ottobre 2007 (approvata anche dalla Comunità europea con decisione del Consiglio 2009/430/CE del 27 novembre 2008), è il giudice preventivamente adito a dover verificare l'esistenza della clausola e, con essa, l'effettiva pattuizione di una competenza giurisdizionale esclusiva, mentre l'altro giudice, nell'attesa di tale statuizione, deve sospendere d'ufficio il proprio procedimento, non potendo adottare alcuna statuizione sulla competenza giurisdizionale, sicché, ove sia successivamente adito il giudice italiano, nel processo pendente davanti a quest'ultimo non è consentita neppure la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione.
Corte di Cassazione Sez. U - , Ordinanza n. 12865 del 26/06/2020 (Rv. 658084 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041