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Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo - Cass. n. 12865/2020

Ricorso introduttivo - Motivi specifici - Necessità - Esclusione - Indicazione degli elementi indispensabili alla definizione della questione - Sufficienza - Contenuto.

L'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione non è un mezzo di impugnazione e pertanto può anche non contenere specifici motivi di ricorso, ossia l'indicazione del giudice che abbia la giurisdizione o delle norme e delle ragioni su cui si fonda, essendo sufficiente che esponga gli elementi necessari alla definizione della questione di giurisdizione, in conformità a quanto previsto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., indicando le parti, l'oggetto e il titolo della domanda e specificando altresì il procedimento a cui si riferisce e la fase in cui si trova, in modo tale da consentire la verifica delle condizioni richieste dall'art. 41 c.p.c.

Corte di Cassazione Sez. U - , Ordinanza n. 12865 del 26/06/2020 (Rv. 658084 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_366_1

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12865

2020