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Giurisdizione civile - giurisdizione in generale – Cass. n. 12482/2020

Enti esponenziali delle collettività titolari di uso civico e della proprietà collettiva - Natura giuridica di associazioni private - Configurabilità - Sindacato sugli atti di esercizio dei poteri loro conferiti da fonti normative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie.

È devoluto alla giurisdizione ordinaria il sindacato giurisdizionale sugli atti con i quali gli enti esponenziali delle collettività titolari di uso civico e della proprietà collettiva (che assumono natura giuridica di associazioni di diritto privato dotate di autonomia statutaria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l. n. 168 del 2017) esercitano i poteri loro conferiti dal codice civile o da altre fonti normative, compresi quelli relativi ai procedimenti costitutivi degli organi di gestione e alle previsioni dello statuto, i quali costituiscono una delle principali espressioni della capacità di "autonormazione", riconosciuta dall'art.1, comma 1, lett. b), della citata l. n.168 del 2017. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia avente ad oggetto il sindacato sulla validità ed efficacia delle deliberazioni del consiglio di amministrazione di una università agraria, relative all'indizione delle elezioni degli organi di governo, all'esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli eletti e alla proclamazione dei risultati delle inerenti consultazioni elettorali, nonché sulla validità ed efficacia dello statuto della medesima università, quale atto presupposto).

Corte di Cassazione Sez. U - , Ordinanza n. 12482 del 24/06/2020 (Rv. 658082 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041

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