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Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - effetti della decisione sulla giurisdizione - Cass. n. 12479/2020

Giudicato interno - Questione definita in relazione alla sola domanda principale - Riproposizione della questione con riguardo alle domande subordinate o accessorie - Inammissibilità.

Il giudicato interno, conseguente alla statuizione sul regolamento preventivo di giurisdizione, adottata con esclusivo riferimento alla domanda principale, senza operare alcuna distinzione rispetto alle domande subordinate o accessorie, pur potendo la pronuncia interessare anche queste ultime, preclude ogni successiva contestazione attinente alla giurisdizione, anche se relativa alle domande subordinate o accessorie in precedenza non esaminate.

Corte di Cassazione Sez. U - , Ordinanza n. 12479 del 24/06/2020 (Rv. 658037 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Civ_art_2909

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cassazione

12479

2020