Azione risarcitoria verso FIGC e Lega Nazionale Professionisti - Cass. n. 19666/2020
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - determinazione e criteri -Azione risarcitoria verso FIGC e Lega Nazionale Professionisti - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Fondamento.
GIURISDIZIONE
AZIONE RISARCITORIA
FIGC
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
L'azione risarcitoria proposta dalla curatela di una società calcistica fallita nei confronti della Federazione Italiana Gioco Calcio e della Lega Nazionale Professionisti, per omessa vigilanza sulla regolarità contabile della società assoggettata a fallimento, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.) che, all'art. all'art.133, comma 1, lettera z), ha confermato il criterio di attribuzione della giurisdizione preesistente; l'azione risarcitoria che venga proposta nei confronti di soggetti privati è invece assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 19666 del 21/09/2020 (Rv. 658834 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043