Azioni di nunciazione nei confronti della pubblica amministrazione - Cass. n. 19667/2020
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa -Azioni di nunciazione nei confronti della pubblica amministrazione - Riparto di giurisdizione - Criterio discretivo - Fattispecie. Procedimenti cautelari - azioni di nunciazione
GIURISDIZIONE
AZIONI DI NUNCIAZIONE
In tema di azioni di nunciazione nei confronti della P.A., sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora l’attore denunci attività materiali dell'amministrazione che possano recare pregiudizio a beni di cui egli si assume proprietario o possesore e, in relazione al "petitum" sostanziale della sottostante pretesa di merito, la domanda risulti diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo e non si lamenti l'emissione di atti o provvedimenti ricollegabili all'esercizio di poteri discrezionali spettanti alla P.A. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato la giurisdizione del G.A. in relazione ad una denuncia di nuova opera esperita da un privato nei confronti di una società, risultata concessionaria di opera pubblica all'esito di una procedura di "project financing", relativamente al "se" ed al "come" dell'opera da realizzarsi, consistente nell'edificazione, a ridosso dell'abitazione dell'originario attore, di un'autostazione di pullman con tettoia).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 19667 del 21/09/2020 (Rv. 658851 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1171, Cod_Proc_Civ_art_037