Giurisdizione sullo straniero - divorzio o separazione personale dei coniugi - Cass. n. 19665/2020
Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) -Contemporanea pendenza di due giudizi di divorzio o separazione personale dei coniugi dinanzi a giudici di diversi paesi dell'Unione europea - Giudice straniero preventivamente adito e giudice italiano successivamente adito - Regolamento preventivo di giurisdizione - Inammissibilità.
GIURISDIZIONE
STRANIERO
DIVORZIO
SEPARAZIONE PERSONALE
Nell'ipotesi di contemporanea pendenza, dinanzi a giudici di diversi paesi dell’Unione europea, di due giudizi di divorzio o separazione personale dei coniugi, il giudice italiano che sia stato successivamente adito è tenuto, ai sensi dell'art. 19 del reg. CE n. 2201 del 2003, a sospendere il procedimento fino all'accertamento della competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita, di modo che, nel processo dinanzi a lui pendente, è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 19665 del 21/09/2020 (Rv. 658927 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041