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Amministrazione straordinaria - grandi imprese in stato di insolvenza – Cass. n. 21433/2020

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa. Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza - Facoltà del commissario straordinario di sciogliersi dai contratti ineseguiti o non interamente eseguiti - Esercizio - Impugnazione del contraente "in bonis" - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, la facoltà, attribuita dall'art.50 del d.lgs. n. 270 del 1999 al commissario straordinario, di sciogliersi dai contratti ancora inseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura della procedura, non costituisce manifestazione di un potere autoritativo o di supremazia pubblicistica, ma espressione di un diritto potestativo di natura privatistica, coessenziale agli strumenti di gestione ed indirizzo dei rapporti patrimoniali dell'imprenditore insolvente in funzione della risoluzione della crisi, che trova il suo fondamento generale nel disposto dell'art.1372 c.c., a norma del quale lo scioglimento del contratto può conseguire, oltre che al mutuo consenso delle parti, anche alle "cause ammesse dalla legge", tra cui rientrano quelle riconducibili alla regolamentazione legale dei rapporti giuridici pendenti nelle procedure di insolvenza; pertanto, la controversia scaturente dall'impugnazione, ad opera del contraente "in bonis", dell'atto con cui il commissario straordinario ha esercitato la predetta facoltà, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, integrando esso, per un verso, una manifestazione (recettizia) di volontà prettamente negoziale e non provvedimentale e, per l'altro, un atto diretto ad incidere sulle posizioni di diritto soggettivo derivanti dal rapporto contrattuale in capo all'impugnante.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 21433 del 06/10/2020 (Rv. 659038 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_172, Dlgs_14_2019_art_173, Cod_Civ_art_1372

corte

cassazione

21433

2020