Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo rinuncia – effetti - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - rinunzia al ricorso - In genere.
La rinuncia al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ove non accettata dalla controparte, la quale abbia fatto propria l'istanza di regolamento, resta priva di effetti, imponendo alla Corte di cassazione di pronunciare sulla giurisdizione, giacché rimane efficace l’atto di impulso processuale contenuto nel controricorso.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 29174 del 21/12/2020 (Rv. 660098 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_390
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29174
2020